Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di incentivare l'utilizzo degli apparecchi dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.